Mozziconi di prodotti da fumo: cambia il codice EER
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con la deliberazione n. 2 del 20 maggio 2026, ha aggiornato le disposizioni relative all’iscrizione nella categoria 1 per le imprese che svolgono esclusivamente attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo.Il provvedimento sostituisce la precedente deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019, adeguando la classificazione di tali rifiuti alle novità introdotte dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026.
La principale modifica riguarda il codice EER attribuito ai mozziconi di prodotti da fumo, che passa dal precedente EER 20 03 99 al nuovo codice EER 20 01 99 – “Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo)”.
La deliberazione afferma inoltre che le imprese interessate devono dimostrare le dotazioni minime previste dall’allegato D, Tabella D4, della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, come successivamente modificata.
Il Comitato nazionale ricorda che l’iscrizione in categoria 1 per questa specifica attività tiene conto delle quantità annue trasportate, in considerazione delle particolari condizioni di raccolta e gestione dei mozziconi di prodotti da fumo e con l’obiettivo di favorirne il recupero e il riutilizzo.
La nuova deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori ambientali.
