L’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1542 impone agli Stati membri di pubblicare, per ogni anno civile e nel formato stabilito dalla Commissione, i dati raccolti ai sensi di tale disposizione e di comunicarli alla Commissione.
Lo stesso articolo, al paragrafo 3, stabilisce inoltre che i dati trasmessi dagli Stati membri devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 fornisce il quadro operativo per l’attuazione di tali obblighi e si compone di tre allegati:
Allegato I – Stabilisce il formato di comunicazione che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per comunicare alla Commissione i dati raccolti sulle batterie portatili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici in base alle categorie di batterie e alla composizione chimica;
Allegato II – Definisce il formato che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare i dati sulle frazioni iniziali e le frazioni derivate per l’efficienza di riciclaggio e il recupero dei materiali;
Allegato III – Indica il formato che gli Stati membri devono utilizzare per presentare la relazione di controllo della qualità a corredo dei dati trasmessi.
